Credito d’imposta

Il credito d’imposta spetta alle persone che hanno venduto la propria abitazione, acquistata con le agevolazioni fiscali prima casa, entro un anno e con i soldi della vendita dell’immobile acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.

Il credito d’imposta spetta ai contribuenti nella stessa misura applicata al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d’imposta acquisto prima casa, può essere utilizzato:

in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo;
la data di acquisizione del credito;
in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto;
in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.
Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’impo- sta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.

Quando Non Spetta il Credito d’Imposta per il riacquisto della prima casa?

Ai contribuenti Non spetta il credito d’imposta, se decadono i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acqusto della prima casa, pertanto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza usufruire del beneficio prima casa;
se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti prima casa;
se l’immobile è stato ricevuto dal contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte usufruendo delle agevolazioni prima casa.

 

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