Contratto preliminare dal notaio per gli immobili in costruzione

Nuove regole per le compravendite di “immobili da costruire”, vale a dire i contratti aventi a oggetto il trasferimento di edifici (o loro porzioni) per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare oppure la cui costruzione «non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità»

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Credito d’imposta

Il credito d’imposta spetta alle persone che hanno venduto la propria abitazione, acquistata con le agevolazioni fiscali prima casa, entro un anno e con i soldi della vendita dell’immobile acquistano un’altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.

Il credito d’imposta spetta ai contribuenti nella stessa misura applicata al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all’imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d’imposta acquisto prima casa, può essere utilizzato:

in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto;
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo;
la data di acquisizione del credito;
in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto;
in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.
Per fruire del credito d’imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall’impo- sta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d’imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l’effettiva sussistenza dei requisiti.

Quando Non Spetta il Credito d’Imposta per il riacquisto della prima casa?

Ai contribuenti Non spetta il credito d’imposta, se decadono i requisiti per fruire delle agevolazioni fiscali per l’acqusto della prima casa, pertanto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza usufruire del beneficio prima casa;
se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti prima casa;
se l’immobile è stato ricevuto dal contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte usufruendo delle agevolazioni prima casa.

 

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Requisiti per ottenere il bonus 2018

A chi spetta bonus prima casa 2018? Per accedere alle agevolazioni acquisto prima casa, occorre essere in possesso di determinati requisiti.

Vediamo quindi quali sono i requisiti bonus prima casa 2018:

1) Agevolazioni acquisto prima casa 2018 requisito della categoria catastale immobile: Per fruire delle agevolazioni acquisito prima casa, l’immobile non deve essere rientrare nelle categorie catastali: A1, A8 e A9. In sede di stipula dell’atto di trasferimento dell’abitazione, il contribuente oltre ad attestare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per usufruire dell’agevolazione, deve dichiarare anche la classificazione dell’immobile, in quanto solo alcune categorie catastali,  possono beneficiare dell’aliquota agevolata.

Pertanto, le sole categorie che beneficiano delle agevolazioni prima casa sono:

A/2 (abitazioni di tipo civile);
A/3 (abitazioni di tipo economico);
A/4 (abitazioni di tipo popolare);
A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
A/6 (abitazioni di tipo rurale);
A/7 (abitazioni in villini);
A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).
2) Agevolazioni acquisto prima casa 2018: la residenza: L’immobile per fruire delle agevolazioni prima casa deve trovarsi nello stesso Comune, in cui il beneficiario delle agevolazioni, stabilisce la residenza entro 18 mesi dall’acquisto. La volontà a trasferire la residenza entro il tempo previsto, deve essere, pertanto, dichiarata formalmente da chi acquista, pena la decadenza dei benefici, nell’atto di acquisto dell’immobile. A tale proposito, ricordiamo che ai fini della corretta valutazione del requisito della residenza, il cambio si considera ufficialmente effettuato, nella data in cui l’acquirente rende la dichiarazione di trasferimento al Comune.

Spettano comunque le agevolazioni prima casa, anche se:

l’immobile si trova in un altro Comune, dove però l’acquirente, svolge una qualche attività, non per forza remunerativa, ma anche di studio o volontariato;
l’acquirente, è stato trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel Comune in cui ha sede o l’attività l’azienda per cui lavora;
l’acquirente è un cittadino italiano che si è trasferito all’estero. In questo caso, la condizione di emigrato può essere dimostrata mediante il certificato di iscrizione all’AIRE o un’autocertificazione resa nell’atto di acquisto.
3) Per beneficiare e richiedere le agevolazioni prima casa, inoltre, l’acquirente deve dichiarare nell’atto di acquisto:

di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di un’altra abitazione ubicata nello stesso comune dove si trova l’immobile oggetto delle agevolazioni. Con la legge di stabilità 2016, questo requisito è cambiato, ora è possibile ottenere agevolazioni fiscali, purché la vecchia casa sia stata acquistata con le agevolazioni.
di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Tale requisito però, è stato modificato ed ora c’è la possibilità per i contribuenti di poter acquistare un nuovo immobile con i benefici prima casa, a patto che il vecchio immobile agevolato, sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. Nel caso in cui tale condizione non si realizzi, si renderanno applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d’imposta

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Tutti i bonus per la casa 2018

Il 2018, inoltre, sarà sicuramente ricordato come l’anno dei lavori in casa. Sono molteplici, infatti, le agevolazioni previste per chi voglia ristrutturare casa o procedere nell’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Sul punto si consiglia la lettura delle seguenti guide: Lavori in casa: tutti i bonus del 2018Bonus mobili 2018: cosa sapere per non sbagliare.
Da non dimenticare, inoltre, l’introduzione del nuovo bonus verde e giardini, per chi voglia risparmiare sul verde privato in giardino, sul balcone ed anche in condominio. Per saperne di più, leggi: Bonus verde e giardini: come risparmiare sul verde privato.

Reddito di inclusione e risparmio sulle bollette
Fondamentali, infine, gli aiuti economici per le famiglie meno abbienti. Sul punto si rimanda alla lettura degli articoli: 485 euro al mese: ecco il nuovo reddito di inclusioneReddito di inclusione: ora aumenta a 534 euro.

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Arriva il conto di deposito

Arriva il conto di deposito per la tutela di chi compra casa. La legge sulla concorrenza (la n. 124/2017 in vigore dal 29 agosto scorso) ha introdotto la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino alla trascrizione del contratto di compravendita. In questo modo chi non trascrive il preliminare ha uno strumento in più per evitare l’esposizione a rischi diversi: come l’eventualità che tra la data del rogito (o, meglio, la data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante) e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.); oppure che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti, con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive. In sostanza, fino a che l’acquisto non sia trascritto, non si ha la certezza che esso sia andato a buon fine; e se, per caso, non va a buon fine, si tratta spessissimo di situazioni in cui è praticamente impossibile avere la restituzione del denaro consegnato al venditore al momento della firma del rogito.
La scena tradizionale (al rogito il venditore consegna le chiavi e l’acquirente paga il prezzo) è dunque destinata a cambiare nel caso di rogito successivo a un contratto preliminare di cui non sia stata voluta la trascrizione. La nuova legge infatti afferma (importando in Italia una prassi da tempo vigente in Francia) che se ne sia «richiesto da almeno una delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria con la quale si acquisisce la certezza che l’acquisto si è perfezionato senza subire gravami.
In una prima fase sarà inevitabile qualche intoppo. Vero è invece che la nuova norma è stata introdotta per avere un senso: e cioè quello di proteggere l’acquirente dal rischio di vedere la trascrizione del proprio acquisto preceduta da una formalità pregiudizievole. Quando la legge vuol proteggere uno dei soggetti di un rapporto, detta norme per loro natura inderogabili (il cosiddetto ordine pubblico «di protezione») , poiché altrimenti destinate appunto ad essere travolte, nella prassi commerciale, da clausole di stile.
(da il Sole24ore)

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Piccole ed economiche modifiche per vedere prima casa

Vuoi vendere casa?
Per migliorare e rendere più veloce la vendita rendila più piacevole agli occhi dell’acquirente,
spesso al primo appuntamento ci si fa influenzare più dall’arredamento che della casa di per se, con un piccolo costo puoi aumentare di molto la possibilità di vendita della Tua casa.

Coprite il vecchio divano rovinato con un telo di tessuto chiaro e impreziositelo con dei cuscini colorati.

Create un luminoso angolo verde Con le piante, i fiori e gli elementi vegetali non si sbaglia mai.

Date vita al bianco Per far rivivere una parete troppo candida si può organizzare un mosaico di immagini o colorate una parete con un colore vivace.

Puntate sui dettagli Soluzioni belle e in un certo senso rivoluzionarie per lo spazio possono essere trovate con il colore. Per esempio anche un vecchio calorifero può diventare il nuovo punto di colore dello spazio.

Tenete la casa sempre in ordine, con i letti ben rifatti, mettete un diffusore di profumo fresco,
piccoli accorgimenti che non nascono alcun difetto dell’abitazione, ma fanno sentire il potenziale acquirente già a casa Sua!

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Vuoi comprare una casa nuova? Scopri le novità per detrazioni fiscali

Vuoi acquistare casa da un impresa costruttrice? Scopri cosa puoi detrarre l’IVA per l’acquisto di immobili residenziali
Dal 1° gennaio 2016 la legge di stabilità ha previsto una nuova agevolazione fiscale per l’acquisto di case, consiste nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di immobili nuovi di classe energetica A o B.
La detrazione:
• spetta per gli acquisti effettuati tra il giorno 01.01.2016 e il 31.12.2016 (fa testo la data dell’atto notarile);
• va ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno in cui son state sostenute le spese.
* (art.1, c.56, L. 208/2015).

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