Guida: agevolazioni sull’acquisto della prima casa

Le agevolazioni previste dalla legge del registro consistono nel poter fruire di un trattamento impositivo agevolato in sede di tassazione della compravendita immobiliare.

L’imposta di registro è dovuta nella misura del 2%.

La base imponibile sulla quale viene calcolata è costituita dal valore catastale del bene rivalutato da un coefficiente specifico, inferiore a quello ordinario. Attualmente quest’ultimo ammonta alla rendita catastale moltiplicata per 116 invece che per 126 in riferimento agli altri immobili abitativi non destinati a prima abitazione.

L’imposta di trascrizione e quella catastale sono invece dovute nella misura fissa di 50 € ciascuna, anziché in misura proporzionale.
 

Come ottenere le agevolazioni

 

1. Dichiarazione di residenza nel comune in cui si trova l’immobile da acquistare o, in alternativa, di volervela trasferire nell’arco di 18 mesi dalla data dell’atto. A tal fine fanno prova le risultanze anagrafiche. La “residenza di fatto” o dimora è irrilevante.

Nel caso che la residenza non possa essere trasferita per il sopraggiungere di eventi straordinari ed imprevedibili, la decadenza dell’atto può essere invocata citando cause di forza maggiore. Non rientra in questa ipotesi il mancato perfezionamento dei lavori di costruzione del fabbricato acquistato entro il termine stabilito.

2. Dichiarazione che la porzione immobiliare in contratto non ha le caratteristiche di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 (pubblicato su G.U. del 27 agosto 1969);

3. Dichiarazione di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato;

4. Dichiarazione di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su un’altra casa di abitazione nel territorio nazionale da essa parte acquirente già acquistata con le agevolazioni di prima casa.

Può verificarsi il caso in cui uno dei coniugi, già acquirente di un’unità abitativa in comunione legale dei beni, si separi e acquisti un’altra casa di abitazione nello stesso comune di residenza. In questa ipotesi, è confermata la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali.

In particolare, per effetto della separazione la comunione legale si converte in comunione ordinaria. La conseguenza è che la contitolarità di una quota sul bene è analoga a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative primarie.

Se hai altre domande in merito all’acquisto e all’agevolazione della prima casa, non esitare a contattarci. Cercheremo di rispondere a tutti i tuoi dubbi il più velocemente possibile.